Terroir 1996 banner
IVES 9 IVES Conference Series 9 Tutela legale delle denominazioni di origine nel mondo (con aspetti applicativi)

Tutela legale delle denominazioni di origine nel mondo (con aspetti applicativi)

Abstract

Uno degli aspetti più importanti nel commercio internazionale dei vini a denominazione è quello del riconoscimento dei diritti di esclusiva garantiti sui e dal territorio geografico d’o­rigine. Al fine di cautelarsi nei confronti della sempre più agguerrita concorrenza mondiale, è opportuno adottare adeguate protezioni ufficiali e legali delle denominazioni che possono derivare sia dalla “naturalità” del prodotto stesso che dalla “originalità” più particolare. Per proteggere è importante, quindi, conoscere la diversa valenza commerciale e giuridica che ciascun Paese attribuisce ai termini “marchio” e “denominazione”.
L’Accordo TRIPS – Ginevra, 15 dicembre 1993 – si fonda essenzialmente sulla con­statazione della insufficiente omogeneità e garanzia offerta dalle discipline legali, giuridiche e commerciali nei diversi Paesi per i marchi non industriali e tale disomogeneità comporta una grave distorsione del mercato internazionale con evidenti effetti, non solo nella pro­duzione ma anche sulla lealtà concorrenziale e sulla tutela del consumatore finale.
La legge italiana pone sullo stesso piano dei marchi, costituiti da indicazioni proprie del prodotto, le indicazioni sulla sua origine o provenienza geografica: cioè, quando il nome geografico identifica per il consumatore una qualità tradizionale o una caratteristica del prodotto, esso è tutelabile solo come denominazione d’origine.
I marchi collettivi, come è nota, sono segni distintivi usati da soggetti diversi, anche nello stesso momento, per contraddistinguere prodotti uguali o affini e sono destinati a garantire l’origine, la natura e le caratteristiche tipologiche di determinati prodotti o servizi. Il mar­chio collettivo non si limita quindi solo ad una funzione di notificazione. Quello che è deter­minante non è la semplice provenienza del prodotto, ma è anche la correttezza profession­ale degli imprenditori che fornisce affidamento al consumatore sulla qualità o sull’origine del prodotto. Quando coesistono questi segni distintivi legati ad un prodotto, è fondamen­tale predisporre un regolamento o disciplinare d’uso della denominazione di origine del prodotto, in cui si devono ricomprendere anche attività di controllo e sanzioni contro un uti­lizzo della denominazione contrario alle sue finalità, compreso quelli attuati dai produttori stessi.
La denominazione d’origine è, di solito, costituita da un nome geografico di località, città o regione, per uno specifico prodotto di una determinata zona, avente caratteristiche merceo­logiche o qualitative che derivano dall’opera dell’uomo o da fattori naturali, tipici dell’ambi­ente e dei fattori antropici di produzione.
Con l’indicazione di provenienza, invece, si indica un segno distintivo relativo ad un prodot­to ottenuto con metodi di produzione o di tecnica costanti, che non abbia caratteristiche essenzialmente collegate ad una certa zona geografica, quindi viene utilizzato per indicare essenzialmente il luogo di produzione.
Giustamente, una recente pubblicazione dell’Assocamerestero fa notare che non sempre l’indicazione di provenienza può essere intesa e registrata come denominazione d’origine, qualora questa crei “una situazione di ingiustificato privilegio” o comunque sia tale da recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella stessa regione.
Proprio per i motivi sopra esposti e per le ancora troppo ampie disquisizioni formali e giuridiche generali e particolari sugli accordi bilaterali fra gli Stati (che hanno una legi­slazione in materia assai differente) diventa fondamentale definire e catalogare inter­nazionalmente un nuovo disposto giuridico che codifichi la denominazione da proteggere tale da non essere classificata come un marchio di impresa, o un marchio industriale, o un marchio solo collettivo, o una indicazione solo di provenienza poiché rappresentano solo “parziali” definizioni di supposta tutela dell’origine geografica del prodotto, del vino nel nostro caso.

DOI:

Publication date: March 3, 2022

Issue: Terroir 1998

Type: Article

Authors

GIAMPIETRO COMOLLI

Direttore Consorzio per la Tutela del Franciacorta, Erbusco (Brescia) – ltalia

Tags

IVES Conference Series | Terroir 1998

Citation

Related articles…

Simultaneous monitoring of dissolved CO2 and collar from Rosé sparkling wine glasses: the impact of yeast macromolecules

Champagne or sparkling wines elaborated through the same traditional method, which consists in two major yeast-fermented steps, typically hold about 10 to 12 g/L of dissolved CO2 after the second fermentation in a closed bottle. Hundreds of molecules and macromolecules originating from grape and yeast cohabit with dissolved CO2; they are essential compounds contributing to many organoleptic characteristics (effervescence, foam, aroma, taste, colour…). Indeed, the second alcoholic fermentation and the maturation on lees (which may last from 12 months up to several years) both induce various quantitative and qualitative changes in the wine through the action of yeast, as listed hereafter: development of aromas during aging on lees, release of nitrogen compounds during autolysis and release of macromolecules (polysaccharides, lipids, nucleic acids) in wine.

Achieving Tropical Fruit Aromas in White Wine through Innovative Winemaking Processes

Tropical fruit aroma is highly desirable in certain white wine styles and there is a significant group of consumers that show preference for this aroma.

Comparison of two procedures to measure foamability from sparkling base wines supplemented with acacia gums

In sparkling wines, foam is a relevant aspect whose measurement method could affect the results. The shaking test (ST) is a simple method measuring foamability1,2

Grape and wine quality of terraced local variety Pinela (Vitis vinifera L.) under different water management

Climate change is driving global temperatures up together with a reduction of rainfall, posing a risk to grape yields, wine quality, and threatening the historical viticulture areas of Europe.

THE EFFECT OF DIFFERENT TERROIRS ON AROMA COMPOUNDS OF ‘KALECIK KARASI’ WINES

Kalecik Karası is a domestic grape variety of Turkey, originating from Kalecik district, 80 km from Ankara. Although there is no definite evidence, it is known that it was used in wine production by many civilizations that lived in the Anatolian region, especially the Hittites. Compared to other black wine grapes, it stands out with its low tannin content, rich fruity aroma and complex structure. In good vintages, red fruits such as strawberries, cherries and raspberries stand out in the aroma profile. Although its structure is elegant, it has the potential to age and develop similar to the ‘Pinot Noir’ wine of the Burgundy region. This offers a complex aroma structure including red flowers, earth and ripe fruits.