Terroir 1996 banner
IVES 9 IVES Conference Series 9 Tutela legale delle denominazioni di origine nel mondo (con aspetti applicativi)

Tutela legale delle denominazioni di origine nel mondo (con aspetti applicativi)

Abstract

Uno degli aspetti più importanti nel commercio internazionale dei vini a denominazione è quello del riconoscimento dei diritti di esclusiva garantiti sui e dal territorio geografico d’o­rigine. Al fine di cautelarsi nei confronti della sempre più agguerrita concorrenza mondiale, è opportuno adottare adeguate protezioni ufficiali e legali delle denominazioni che possono derivare sia dalla “naturalità” del prodotto stesso che dalla “originalità” più particolare. Per proteggere è importante, quindi, conoscere la diversa valenza commerciale e giuridica che ciascun Paese attribuisce ai termini “marchio” e “denominazione”.
L’Accordo TRIPS – Ginevra, 15 dicembre 1993 – si fonda essenzialmente sulla con­statazione della insufficiente omogeneità e garanzia offerta dalle discipline legali, giuridiche e commerciali nei diversi Paesi per i marchi non industriali e tale disomogeneità comporta una grave distorsione del mercato internazionale con evidenti effetti, non solo nella pro­duzione ma anche sulla lealtà concorrenziale e sulla tutela del consumatore finale.
La legge italiana pone sullo stesso piano dei marchi, costituiti da indicazioni proprie del prodotto, le indicazioni sulla sua origine o provenienza geografica: cioè, quando il nome geografico identifica per il consumatore una qualità tradizionale o una caratteristica del prodotto, esso è tutelabile solo come denominazione d’origine.
I marchi collettivi, come è nota, sono segni distintivi usati da soggetti diversi, anche nello stesso momento, per contraddistinguere prodotti uguali o affini e sono destinati a garantire l’origine, la natura e le caratteristiche tipologiche di determinati prodotti o servizi. Il mar­chio collettivo non si limita quindi solo ad una funzione di notificazione. Quello che è deter­minante non è la semplice provenienza del prodotto, ma è anche la correttezza profession­ale degli imprenditori che fornisce affidamento al consumatore sulla qualità o sull’origine del prodotto. Quando coesistono questi segni distintivi legati ad un prodotto, è fondamen­tale predisporre un regolamento o disciplinare d’uso della denominazione di origine del prodotto, in cui si devono ricomprendere anche attività di controllo e sanzioni contro un uti­lizzo della denominazione contrario alle sue finalità, compreso quelli attuati dai produttori stessi.
La denominazione d’origine è, di solito, costituita da un nome geografico di località, città o regione, per uno specifico prodotto di una determinata zona, avente caratteristiche merceo­logiche o qualitative che derivano dall’opera dell’uomo o da fattori naturali, tipici dell’ambi­ente e dei fattori antropici di produzione.
Con l’indicazione di provenienza, invece, si indica un segno distintivo relativo ad un prodot­to ottenuto con metodi di produzione o di tecnica costanti, che non abbia caratteristiche essenzialmente collegate ad una certa zona geografica, quindi viene utilizzato per indicare essenzialmente il luogo di produzione.
Giustamente, una recente pubblicazione dell’Assocamerestero fa notare che non sempre l’indicazione di provenienza può essere intesa e registrata come denominazione d’origine, qualora questa crei “una situazione di ingiustificato privilegio” o comunque sia tale da recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella stessa regione.
Proprio per i motivi sopra esposti e per le ancora troppo ampie disquisizioni formali e giuridiche generali e particolari sugli accordi bilaterali fra gli Stati (che hanno una legi­slazione in materia assai differente) diventa fondamentale definire e catalogare inter­nazionalmente un nuovo disposto giuridico che codifichi la denominazione da proteggere tale da non essere classificata come un marchio di impresa, o un marchio industriale, o un marchio solo collettivo, o una indicazione solo di provenienza poiché rappresentano solo “parziali” definizioni di supposta tutela dell’origine geografica del prodotto, del vino nel nostro caso.

DOI:

Publication date: March 3, 2022

Issue: Terroir 1998

Type: Article

Authors

GIAMPIETRO COMOLLI

Direttore Consorzio per la Tutela del Franciacorta, Erbusco (Brescia) – ltalia

Tags

IVES Conference Series | Terroir 1998

Citation

Related articles…

Algae protein: fining agent for white wine, sustainable, non-allergenic and animal-free

The development of non-animal and non-allergenic alternatives to traditional protein fining agents used in winemaking is of critical importance in order to ensure consumer safety and production sustainability. This study evaluates the effect of protein extracted from three types of algae (spirulina, chlorella vulgaris and tetraselmis chuii) as fining agents on the polymeric proanthocyanidin content responsible for astringency, as well as their effect on the colour, phenolic composition and volatile aroma of two white wines (a and b).

Caractérisation et valorisation des terroirs de l’appellation d’origine contrôlée Puisseguin-Saint-Emilion

Le terroir viticole, qui est la base de la délimitation des aires d’Appellation d’Origine Contrôlée, est une notion complexe dans laquelle sont en interaction la vigne, les facteurs naturels tels que le sol, le climat, ainsi que le facteur humain à travers les pratiques des viticulteurs. Le terroir conditionne la composition des raisins et ainsi la qualité et la typicité des vins qui en sont issus.

Volatile and phenolic profiles of wines closed with different stoppers and stored for 30 months

The aim of this study was to evaluate the volatile and phenolic profiles of three red and one rosé wines stored in bottles for 30 months. Four wines were provided by a winery located in South Tyrol

Leveraging the grapevine drought response to increase vineyard sustainability

In this video recording of the IVES science meeting 2024, Silvina Dayer (PhD in Agronomy, Les Sanctuaires du Mirazur-Groupe Mauro Colagreco, Menton, France) speaks about grapevine drought response to increase vineyard sustainability. This presentation is based on an original article accessible for free on IVES Technical Reviews.

Aroma composition of young and aged Lugana and Verdicchio

AIM Verdicchio and Lugana are two Italian white wines produced in the Marche and Garda lake regions respectively. They are however obtained using grape varieties sharing the same genetic background, locally known as Verdicchio in Marche and Trebbiano di Soave in Garda. Anecdotal evidence suggests that these two wine types exhibit distinctive aroma features. The aim of this work was to explore the existence of a recognizable odour profile for Lugana and Verdicchio, and whether specific aroma chemical markers could be identified. METHODS 13 commercial wines, 6 Lugana and 7 Verdicchio were used. Sensory analysis was done using sorting task methodology, assessing only odor similarities. A total of 53 volatile compounds were identified and quantified GC-MS analysis. Aging behaviors were also evaluated after an accelerated aging at 40 ° C for 3 months. RESULTS HCA analysis of sorting task data identified indeed two groups: one characterized by floral and minty notes and mostly associated with Lugana wines, the other characterized by spicy and toasted aromas and mostly associated with Verdicchio. From a chemical point of view, major differences between the two wines types were observed for cis-3-hexenol, methionol, phenylethyl alcohol, and geraniol.